Frequently asked questions
Questa sezione non ha lo scopo di rispondere in modo esaustivo alle maggiori domande cui la nostra ditta si trova a dar risposta, ma è impostato in modo semplificativo al fine di far capire a chi non è del settore come funziona il nostro lavoro.
Dichiarazione d'importazione? A cosa serve e quali documenti servono?
E' il documento rilasciato dall'Ufficio delle Dogane che ha lo scopo di “identificare” la merce introdotta nel territorio comunitario.
La dichiarazione ha come obiettivo quello di predisporre la merce ai controlli e alla riscossione dei relativi diritti doganali ovvero il dazio, cioè l'imposizione fiscale a favore della U.E., e l'I.V.A. il tributo nazionale.
I documenti necessari per la dichiarazione d'importazione sono:
1. fattura del venditore con indicati chiaramente il nome di chi vende e di chi acquista, resa delle merce, valore fattura e tipo di valuta;
2. Packing List con pesi, numero colli, tipo di imballo;
3. eventuali documenti che attestino la riduzione del dazio es: FORM-A o AT.R.( vedi sotto)
4. eventuali documenti legati al tipo di merce importata ( es: documenti sanitari o fitosanitari, licenze d'importazione)
Dichiarazione d'esportazione? A cosa serve e quali documenti servono?
E' il documento rilasciato dall'Ufficio delle Dogane che accompagna le merci fino all'uscita della U.E.. Serve a dichiarare che la merce non viene consumata nel paese di spedizione e quindi non è soggetta ad IVA.
Per predisporre una dichiarazione d'esportazione sono necessari:
1. fattura con indicato il mittente; il destinatario della merce; il peso lordo (e netto), il tipo di merce , l'esenzione ai fini IVA (Art. 8)
2. la resa (vedi incoterms)
3. il tipo di valuta
4. la dogana di uscita dalla comunità
5. la targa del mezzo o del contenitore su cui è caricata la merce.
Cos'è l'Intra e quando si deve presentare?
Tutti gli acquisti e le cessioni intracomunitarie, cioè i rapporti commerciali tra gli Stati comunitari, (che si tratti di scambio merce o di servizi), devono essere riepilogati in un modello chiamato Intra. La compilazione di tale modello avviene sulla base delle fatture emesse o ricevute.
Il modello intra ha due periodicità di presentazione:
1. mensile se si superano i 50.000 € di volume d'affari o
2. trimestrale se non si supera tale soglia.
Deposito IVA e Dichiarazione d'Intento.
La merce importata deve assolvere, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, sia la fiscalità comunitaria ( i dazi) sia quella interna (I.V.A. ed accise).
In deroga a tale principio, l’art. 50-bis c. 4 lett. b) D.L. 331/1993 consente che le merci immesse in libera pratica ed introdotte direttamente in un deposito I.V.A. non siano assoggettate al pagamento dell’I.V.A. all’atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, ma in un momento successivo.
In sostanza, il deposito I.V.A. consente:
• di non corrispondere l’imposta, quale diritto di confine, all’atto dell’importazione;
• di “estrarre” la merce dal deposito Iva contestualmente all'importazione con emissione di
• “autofattura”(acquisto/vendita con debito e credito Iva che si compensano);
• di assolvere l’imposta dovuta solo all'atto della cessione della merce ai propri clienti con
emissione di fattura con Iva.
Dichiarazione d'intento
Può produrre la Dichiarazione d'Intento chi ha Iva a credito cioè chi produce plafond Iva per mezzo di esportazioni (esenti art.8). La Dichiarazione d'Intento permette di importare in esenzione Iva.
Origine della merce. Cosa qualifica l'origine di una merce?
L'origine della merce è uno dei problemi più dibattuti e che spesso genera errate interpretazioni, per semplificare si può dire che: sono originarie di un paese le merci ottenute interamente in tale paese es. i prodotti minerali, vegetali, animali vivi ivi nati e allevati.
Nel caso in cui la merce venga prodotta parte in un paese e parte in un altro possiamo così riassumere: una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata.
Gli Uffici doganali possono richiedere la presentazione di un documento che comprovi l'origine delle merci. Nel caso Vi troviate in difficoltà, Vi invitiamo a contattarci direttamente.
FORM-A, EUR1, ATR
Tali documenti hanno l'obiettivo di aumentare gli scambi commerciali abbassando o azzerando i dazi all'importazione delle merci. Esistono diversi tipi di documenti di riduzione del dazio in base alle aree o ai paesi con i quali l'Unione Europea ha stabilito nel tempo accordi commerciali.
EUR1
L'Unione Europea ha concluso con alcuni paesi accordi preferenziali che prevedono la concessione di riduzioni daziarie per le merci originarie dell'UE importate in tali paesi e per le merci originarie di tali paesi importate nell'UE (ACCORDI RECIPROCI), oppure solo per le merci originarie di tali paesi importate nell’UE (ACCORDI NON RECIPROCI). Le merci spedite dall'UE possono beneficiare delle riduzioni daziarie previste da tali accordi solo se accompagnate da Certificato di origine preferenziale EUR 1 rilasciato dagli Uffici doganali attestante l'origine preferenziale delle merci.
In sostituzione all'Eur1, se la merce ha un valore inferiore ai 6000€, è possibile auto certificare l'origine della merce in fattura con una dicitura chiamata “Dichiarazione sostitutiva dell'origine”.
FORM-A
L'Unione europea per agevolare gli scambi commerciali con alcuni paesi in via di sviluppo ha predisposto un documento chiamato Form-A che concede alle merci provenienti da tali paesi sgravi daziali. Viene emesso dai paesi esteri ai fini dell'importazione nella Comunità.
A.TR
I beni oggetto di scambio tra Turchia e Comunità Europea godono di trattamenti tariffari preferenziali quando sono scortati dal Certificato di circolazione A.TR., emesso dalla Dogana in cui si effettua l’operazione di esportazione, per merci che sono:
• di origine comunitaria o turca;
• importate da paesi terzi ed immesse in libera pratica (cioè pagando i dazi) nella Comunità Europa tramite l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento dei dazi e delle altre tasse equivalenti e dell’IVA.
RESA DELLA MERCE INCOTERMS
Gli incoterms sono codici internazionali comunemente accettati che rendono certa e agevole l'interpretazione delle condizioni commerciali ovvero spiegano chi tra venditore e acquirente si occuperà di pagare il costo delle pratiche doganali e il costo del trasporto.
I codici sono diversi ma i più utilizzati dalle ditte che lavorano con noi sono:
EX WORK – FRANCO FABBRICA, il venditore mette la merce a disposizione del compratore nei propri locali, sottraendosi ad ogni onere doganale e di trasporto. Per la parte doganale export è interesse del venditore accertarsi che vengano effettuate regolarmente tutte le formalità in esportazione.
L'uscita effettiva della merce dalla Comunità verrà appurata tramite il sistema I-VISTO. Senza I-VISTO la ditta è obbligata a pagare IVA in quanto la merce è considerata ancora nel territorio nazionale.
FOB- FRANCO A BORDO il venditore consegna la merce al porto d'imbarco convenuto. Sono a carico dell'acquirente le spese e i rischi del trasporto. Lo sdoganamento a partenza è a carico del venditore. Quello all'importazione è a carico dell'acquirente.
CIF- COSTO ASSICURAZIONE E NOLO il venditore si accolla le spese di trasporto, assicurazione fino al porto di destinazione convenuto. Lo sdoganamento a partenza è a carico del venditore. Quello all'importazione è a carico dell'acquirente.
DAF-RESO FRONTIERA, il venditore si impegna a consegnare la merce già sdoganata per l'esportazione al compratore presso un luogo convenuto alla frontiera.
DDU-RESO NON SDOGANATO, il venditore si impegna a consegnare la merce nel luogo convenuto nel paese d'importazione. Le pratiche doganali sono a carico del compratore.
I-VISTO o VISTO USCIRE. Che cos'è?
E' un sistema telematico a livello europeo che verifica l'uscita della merce in esportazione dalla Comunità. La verifica avviene inserendo il codice MRN nell'apposito spazio.
I siti telematici di riferimento sono:
• per documenti emessi in Italia http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
• per documenti emessi da tutte le dogane europee (compresa l'Italia) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecshome?Lang=IT
Tale sito però raramente soddisfa la richiesta dell'utente.
Nel caso l'esportazione fatta dalle Dogane Italiane non trovi il relativo appuramento entro il limite consentito di 90giorni, è possibile chiudere la pratica producendo prove alternative al Visto Uscire.
I documenti richiesti sono:
1. copia del documento di trasporto oppure copia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dell'acquirente.
2. copia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale.
Che vantaggi ho a fare dogana a Mantova?
Operare con la Dogana del territorio (l'Agenzia delle Dogane ha sedi su tutto il territorio nazionale) offre numerosi vantaggi sia in termini procedurali che logistici.
Per quanto concerne gli eventuali controlli demandati agli Organi Doganali l'Ufficio delle Dogane di Mantova procede tassativamente nella stessa giornata eliminando così ogni rischio di soste, come invece avviene con regolarità se la visita doganale viene fatta nei porti costantemente intasati, riducendo drasticamente i costi. Esiste inoltre la possibilità di effettuare tutte le operazioni doganali sia IMPORT che EXPORT direttamente presso l'Azienda utilizzando la cosiddetta procedura domiciliata. Inoltre operando con la Dogana del territorio si instaura un rapporto diretto di conoscenza e fiducia fra l'Ufficio Pubblico e l'Azienda che snellisce le procedure e facilita la soluzione di qualsiasi problema si dovesse presentare.
In definitiva “giocando” in casa si ha sempre il vantaggio del “fattore campo”.